Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica ai pubblici esercizi e ai circoli privati di qualsiasi specie, nei quali l'attività prevalente consiste nel porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci telefoni pubblici a pagamento, di seguito denominati «esercizi di telefonia». L'attività è considerata prevalente se essa è esercitata sulla maggior parte della superficie commerciale o comunque se il suo fatturato è pari o superiore al 30 per cento del fatturato totale.
      2. La presente legge non si applica ai telefoni pubblici posti a disposizione del pubblico in aree pubbliche che sono esterne a locali pubblici o aperti al pubblico e che sono liberamente accessibili.